D.M. n. 64 del 10 marzo 1998 G.U. n. 81 del 7 aprile 1998

D.M. n. 64 del 10 marzo 1998 G.U. n. 81 del 7 aprile 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Allegato V - Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi.
Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio. L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.
Allegato VII - Informazione e formazione antincendio.
Allegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività.

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